Proposta Schirru per i medici sostituti a vita: un atto di responsabilita’ del sistema
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- Pubblicato Venerdì, 13 Luglio 2012 21:10
Roma - Quando è il Sistema a produrre disfunzioni le deve sanare. Non possono pagare le persone ed i professionisti a causa di inadeguatezze normative che generano precariato a vita.
E’ questa la situazione nella quale si sono venuti a trovare dei medici esclusi dai corsi di formazione per la medicina generale sulla base della direttiva europea 84/457/CEE, a causa della esiguità dei posti messi a concorso, ma comunque necessari a garantire l’assistenza primaria ai cittadini.
Svolgono attività di sostituzione dei medici di famiglia e sostituzione dei medici di guardia medica. Sono necessari alla continuità delle cure, sono sottopagati e non hanno nessun diritto. E non possono proprio essere iscritti nella graduatoria per la medicina generale e quindi aspirare ad un lavoro stabile. Fanno un lavoro che non potranno fare!
Questo proprio mentre i medici di famiglia si vanno riducendo a causa dei pensionamenti.
Insomma precari, sfruttati e senza diritti, neanche quello del futuro. Necessari al sistema ma espulsi dalla carriera professionale.
Riteniamo che sia necessario porre rimedio a questa contraddizione che riguarda i medici ma riguarda anche il sistema.
E va positivamente in questa direzione la proposta di legge presentata dalla On. Amalia Schirru (Pd).
Certamente sarà necessario definire meglio i tempi di applicazione, per evitare un accesso parallelo ed incontrollato al di fuori della norma europea. E sarà necessario fissare le modalità obiettive di accertamento della attività svolta dai medici. Ma affrontiamo questo problema senza mettere la testa sotto la sabbia.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 5251
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PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
SCHIRRU, DAMIANO, D’INCECCO, GOZI,
MATTESINI, RAMPI, SIRAGUSA
Modifica all’articolo 36 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente il rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale Presentata il 31 maggio 2012
ONOREVOLI COLLEGHI ! — A partire dal 1995 è stato introdotto il titolo di formazione specifico necessario per poter esercitare come medico di famiglia, guardia medica o medico del servizio di emergenza 118 in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN). Tale titolo, requisito unico per poter accedere alla graduatoria regionale di settore, è rilasciato dalle regioni dopo un corso di tre anni a cui si accede per concorso (25 posti all’anno) oppure a domanda in sovrannumero (3 posti all’anno). Tale formazione è stata regolamentata a livello nazionale da alcuni decreti legislativi n. 256 del 1991 (ora abrogato), n. 368 del 1999 e, in ultimo, n. 206 del 2007 di recepimento di varie direttive europee (tra cui la direttiva 2005/ 36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005). I medici di medicina generale « titolati » non sono attualmente sufficienti per coprire il fabbisogno del territorio, tanto che le aziende sanitarie locali (ma anche privatamente i medici di base) da anni si servono in maniera continuativa e strutturata di medici senza il corso di formazione, addirittura specializzandi o neolau reati. Questi medici, quindi, lavorano da anni nel sistema ma non possono accedere alle graduatorie perché sono senza titolo e perciò destinati al precariato perenne. Di contro, il numero di medici « formati » è basso rispetto al fabbisogno, a
causa sia dell’alto costo richiesto alla regione per la formazione sia per la bassa disponibilità di tutoring presso le strutture sanitarie. A questo si aggiunge il fatto che molti abbandonano il corso in favore dell’ingresso nelle scuole di specializzazione, che garantisce loro un periodo più lungo di occupazione (quattro anni invece di tre) e uno stipendio più alto (2.000 euro invece di 800 euro). Non va dimenticato, inoltre, il fatto che, al massimo fra cinque anni, ci sarà il pensionamento in massa di buona parte dei medici attualmente occupati. Perciò, preso atto che i medici disponibili sono pochi e che i medici con il titolo specifico, sono ancora più scarsi, che le regioni hanno scarse disponibilità economiche per la formazione di un numero maggiore di medici, che da tempo ci sono grandi difficoltà nel garantire la copertura dei servizi, in particolare in territori disagiati, e che il 70 per cento dei medici sarà collocato in pensione fra cinque anni, si intuisce la drammaticità del problema e soprattutto delle sue conseguenze:
1) un ulteriore aggravamento della difficoltà di copertura dei servizi, con forte rischio di chiusura; 2) il rischio di arrivo in massa di medici « titolati » da altri paesi europei o di « smercio » di titoli; 3) un’ulteriore precarizzazione dei medici « non titolati », con spinta verso l’emigrazione. Pertanto, la presente proposta di legge prevede una modifica all’articolo 36 del menzionato decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di recepire quanto disposto dall’articolo 28, paragrafo 5, della citata direttiva 2005/36/CE in materia di rilascio del diploma di formazione specifica in medicina generale.
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. All’articolo 36 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
« 6-bis. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono,
altresì, a rilasciare il diploma di formazione
specifica in medicina generale al
medico-chirurgo abilitato all’esercizio professionale
che ne fa richiesta, purché in
possesso di un diploma di medico specialista
ai sensi dell’allegato V, punti 5.1.2 e
5.1.3, del presente decreto e di un’esperienza
professionale di almeno 3.200 ore
svolta anche non continuativamente presso
un ambulatorio di medicina generale o un
centro in cui si dispensano cure primarie
ovvero presso strutture che esercitano attività
equipollenti. Le regioni e le province
autonome provvedono a rilasciare il diploma
entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta da parte del
medico-chirurgo. Il numero di diplomi
rilasciati ai sensi del presente comma non
può essere oggetto di contingentamento ».








